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STATUTO

STATUTO

 

 

Titolo I

 DELL’ASSOCIAZIONE

 

Art.1      COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

 

E’ costituita una Associazione denominata GINO MINI OWNERS CLUB, libera associazione apolitica e senza scopo di lucro che raccoglie l’adesione di tutti gli appassionati che intendono promuovere la diffusione della cultura dell’automobile MINI, della sua evoluzione tecnica e del suo mito.

 

Art.2      SCOPO

 

L’Associazione ha per scopo la promozione e la diffusione della cultura dell’automobile MINI, della sua evoluzione tecnica e del suo mito.

 

L’Associazione si propone il raggiungimento del proprio scopo associativo attraverso la promozione e l’organizzazione di manifestazioni, gare sportive e attività simili.

 

Art.3      DURATA – SEDE – PATRIMONIO SOCIALE

 

La durata dell’Associazione GINO MINI OWNERS CLUB è illimitata.

 

L’Associazione GINO MINI OWNERS CLUB ha la sua sede legale a Cuneo, in Via Torino 234.

 

Il Patrimonio sociale dell’Associazione è costituito dalle quote dei Soci e da tutti gli altri beni mobili ed immobili di cui l’Associazione divenga proprietaria.

 

Art.4      STEMMA SOCIALE – BANDIERA SOCIALE

 

Lo Stemma Sociale e la Bandiera Sociale saranno decisi dal Consiglio direttivo.

 

 

 

Titolo II

 DEI SOCI

 

Art.5      DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ASSOCIAZIONE

 

La domanda di ammissione dei singoli appassionati all’Associazione deve essere firmata dal richiedente il quale deve dichiarare l’osservanza del presente Statuto e delle disposizioni e Regolamenti del Consiglio Direttivo.

 

Il Consiglio Direttivo esamina le domande degli aspiranti Soci entro un mese dal giorno in cui le sono pervenute.

 

Il Presidente dell’Associazione avrà cura di informare gli aspiranti Soci dell’accettazione o della non accettazione delle domande. La domanda di ammissione a Socio può essere presentata più volte.

 

Art.6      SOCI FONDATORI

 

Sono Soci Fondatori i soggetti che hanno concorso alla fondazione dell’Associazione GINO MINI OWNERS CLUB e firmato l’atto costitutivo dell’Associazione in data 05 agosto 2020.

 

Art.7      SOCI ORDINARI

 

Sono

Soci Ordinari gli iscritti ammessi ai sensi del precedente art.5 che partecipano alle attività

dell’Associazione GINO MINI OWNERS CLUB e contribuiscono al suo sviluppo.

 

Art.8     QUOTA DI ISCRIZIONE ANNUALE

 

 

  1. Tutti i Soci sono tenuti al pagamento della quota di iscrizione annuale, nella misura che verrà determinata dal Consiglio Direttivo entro il 30 novembre di ogni anno per l’anno successivo.

 

  1. La quota di iscrizione annuale deve essere versata entro il 31 gennaio di ogni anno.

 

  1. Qualora la quota di iscrizione annuale non venga pagata, il Socio ritardatario sarà invitato a versarne l’importo. Finché il Socio ritardatario non avrà soddisfatto il proprio debito nei confronti dell’Associazione non potrà frequentare la Sede Sociale ed usufruire delle agevolazioni riservate ai Soci. Il Socio che sia in ritardo di oltre un anno nell’adempimento di tutte le sue obbligazioni nei confronti dell’Associazione, verrà escluso ai sensi dell’articolo 9 lettera b).

 

  1. La quota di iscrizione annuale si intende per anno solare ed è indivisibile.

 

  1. In caso di aumento della quota di iscrizione annuale o di eventuali contributi straordinari deliberati dall’Assemblea, i Soci che non intendano aderirvi hanno il diritto a recedere nei trenta giorni successivi alla relativa comunicazione.

 

 

Art.9      PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

 

La qualità di Socio si perde:

 

  1. per recesso. Il Socio che intende dimettersi deve, pena la nullità, comunicare il proprio recesso per lettera raccomandata a.r. al Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre di ogni anno o nel minor termine stabilito dall’articolo 8 punto 5; il recesso ritualmente e tempestivamente notificato avrà effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo;

 

 

  1. per esclusione. Ai sensi del precedente articolo 8, il Consiglio Direttivo deve proporre l’esclusione del Socio per morosità, nel caso di ritardo nel pagamento di qualsiasi debito nei confronti dell’Associazione che sia superiore a un anno. Prima dell’esclusione per morosità, il Consiglio Direttivo deve invitare il Socio moroso ad adempiere entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito, regolarizzando il proprio rapporto con la cassa sociale. Decorso detto termine, il Socio si considera automaticamente escluso.

 

  1. per radiazione. Nei casi previsti dall’articolo 28. In tal caso il Socio radiato perderà ogni diritto nei confronti dell’Associazione, compreso il diritto alla ripetizione della quota di iscrizione già versata.

 

Art.10  RIAMMISSIONE DELL’EX SOCIO

 

I Soci che abbiano cessato di appartenere all’Associazione, qualora intendano rientrarvi, sono soggetti a tutte le formalità di ammissione, e dovranno nuovamente versare gli eventuali contributi di iscrizione.

 

Titolo III 

DEGLI ORGANI SOCIALI

 

Art.11  ORGANI SOCIALI

 

Sono organi dell’Associazione GINO MINI OWNERS CLUB:

 

  1. l’Assemblea dei Soci (Ordinari e Fondatori);

  2. il Presidente;

  3. il Consiglio Direttivo;

  4. il Collegio dei Revisori dei Conti;

 

  1. il Collegio dei Probiviri.

 

Tutte le cariche Sociali sono onorifiche e non danno diritto ad alcun compenso: compete solo il rimborso delle spese documentate.

 

 

Titolo IV

DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI
 

 

Art.12  DIRITTO DI INTERVENTO ALL’ASSEMBLEA

 

L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità allo Statuto, sono vincolanti per tutti i Soci, ancorché assenti o dissenzienti.

 

Hanno diritto di intervenire alle Assemblee con diritto di voto i Soci Fondatori e tutti i Soci Ordinari.

 

Ciascun Socio ha diritto di farsi rappresentare da altro Socio mediante regolare delega scritta da presentarsi all’Assemblea al momento dell’apertura. Le deleghe ad un Socio non possono essere più di 1 (uno)

 

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

 

Art.13  ASSEMBLEA ORDINARIA

 

L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente, nella Sede sociale o altrove, almeno una volta all’anno entro il 30 novembre, mediante avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora dell’Assemblea e dell’ordine del giorno.

 

L’avviso di convocazione deve essere portato a conoscenza dei Soci per lettera ‐ da recapitarsi mezzo posta, fax, o posta elettronica ‐ ed affisso all’Albo sociale almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’Assemblea.

 

L’Assemblea Ordinaria provvede:

 

  1. all’esame ed alla approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;

  2. alla nomina e/o conferma:

    • del Consiglio Direttivo;

    • del Collegio dei Revisori dei Conti;

    • del Collegio dei Probiviri;

 

  1. a ratificare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative annuali e gli eventuali contributi dei Soci;

 

  1. a quanto altro rientri nella ordinaria amministrazione dell’Associazione che sia sottoposto al suo esame.

 

Art.14  ASSEMBLEA STRAORDINARIA

 

L’Assemblea Straordinaria può essere convocata dal Presidente, nella Sede sociale o altrove, quando questi lo ritenga necessario, mediante avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora dell’Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, e dell’ordine del giorno.

 

L’avviso di convocazione deve essere portato a conoscenza dei Soci per lettera ‐ da recapitarsi mezzo posta, fax, o posta elettronica ‐ ed affisso all’Albo sociale almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’Assemblea.

 

L’Assemblea Straordinaria delibera:

 

  1. sulle modificazioni dello Statuto Sociale;

  2. sulla messa in liquidazione e scioglimento dell’Associazione.

 

  1. su eventi eccezionali.

 

Art.15  COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

 

L’Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto, e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

 

Trascorsa un’ora dall’ora originariamente stabilita per la prima convocazione, l’Assemblea Ordinaria si intende riunita in seconda convocazione ed è regolarmente costituita qualunque sia il numero di Soci presenti o rappresentati, deliberando a maggioranza semplice dei presenti.

 

L’Assemblea Straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno due terzi dei Soci aventi diritto di voto.

 

Trascorsa un’ora dall’ora originariamente stabilita per la prima convocazione, l’Assemblea Straordinaria si intende riunita in seconda convocazione ed è regolarmente costituita qualunque sia il numero di Soci presenti o rappresentati.

 

L’Assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione delibera con le seguenti maggioranze:

 

  1. a maggioranza semplice dei presenti per le delibere concernenti sul punto c) dell’Articolo 14.

 

  1. per le delibere concernenti il punto a) dell’articolo 14 è sempre richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci aventi diritto di voto.

 

  1. per le delibere concernenti il punto b) dell’articolo 14 è sempre richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto.

 

Art. 16     CONVOCAZIONE SU RICHIESTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, DEI SOCI O DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

 

L’Assemblea Ordinaria dovrà essere convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta da uno o più Consiglieri, da un gruppo di almeno un terzo dei Soci o quando sia formalmente richiesto dal Collegio dei Revisori dei Conti.

 

Art. 17 VOTAZIONI

 

Ogni Socio ha diritto a votare purché lo stesso sia in regola con il pagamento della eventuale quota di iscrizione annuale all’Associazione. Le votazioni si fanno per alzata di mano. Nel caso in cui l’Assemblea o il

Consiglio Direttivo richiedessero lo scrutinio segreto, l’Assemblea procederà alla nomina di due scrutatori tra i Soci presenti.

 

In caso di parità di voti, l’Assemblea procede immediatamente ad una seconda votazione.

 

Art. 18 PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA

 

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente da lui delegato. Spetta al Presidente dell’Assemblea dichiarare la legale costituzione e dirigere la discussione. Il Segretario dell’Assemblea viene nominato dalla stessa tra i rappresentanti dei Soci presenti.

 

I verbali delle Assemblee devono essere trascritti in apposito libro, firmato dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea.

 

 

Titolo V

 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
 

 

Art. 19 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

 

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da quattro membri (il Presidente e tre Consiglieri).

Nella prima riunione, il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il

 

Tesoriere. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui spettanti ai sensi di Statuto possono essere esercitati dal Vice Presidente. Il Presidente e i Consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

 

Art. 20 SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI

 

Qualora uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, dovessero cessare di fare parte del Consiglio Direttivo, è facoltà del Consiglio Direttivo stesso completare, mediante cooptazione, il numero dei propri membri, salvo ratifica delle nomine così avvenute da parte dell’Assemblea che dovrà tempestivamente essere convocata allo scopo.

 

I Consiglieri così cooptati restano in carica sino alla scadenza dell’intero Consiglio.

 

Qualora, nel corso dell’anno sociale, il Consiglio Direttivo perdesse, per qualsiasi ragione, più della metà dei suoi membri, dovrà immediatamente convocarsi l’Assemblea dei Soci per la nomina dell’intero Consiglio che sarà composto come previsto nel precedente articolo 19.

 

La convocazione sarà fatta dal Presidente uscente o, in sua mancanza, dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

 

In caso di vacanza della carica di Presidente dell’Associazione, il Vice Presidente lo sostituirà sino all’Assemblea ordinaria indetta allo scopo della ratifica della nomina del nuovo Presidente designato come previsto nel precedente articolo 19.

 

Art. 21  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Al Presidente spetta la rappresentanza dell’Associazione di fronte a qualsiasi terzo e in giudizio, nonché la firma Sociale.

 

Il Presidente provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo e firma i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea dei Soci.

 

Art. 22  CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO

 

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente mediante avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e delle materie da trattare. L’avviso di convocazione deve essere spedito ai Consiglieri per lettera ‐ da recapitarsi mezzo posta, fax, o posta elettronica ‐ almeno 7 giorni prima di quello fissato per la riunione del Consiglio.

 

 

Art. 23  VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

 

Le riunioni sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti del Consiglio. Non è ammessa la rappresentanza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità decide il voto del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, quello del Vice Presidente.

 

Le deliberazioni del Consiglio devono essere trascritte in apposito Libro firmato dal Presidente e dal Segretario.

 

Art. 24 POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Al Consiglio Direttivo spetta ogni potere in merito alla realizzazione dello Scopo Sociale.

 

Esso, tra l’altro:

 

  1. provvede alla redazione del programma delle attività Sociali, sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;

 

  1. redige un Regolamento dell’Associazione e delibera sulle successive modifiche dello stesso e su quanto necessario per il funzionamento dell’Associazione;

 

  1. redige il bilancio d’esercizio ed il bilancio preventivo;

 

  1. delibera sull’ammontare della eventuale quota d’iscrizione annuale e degli eventuali contributi speciali dovuti dai Soci, in occasione di manifestazioni particolari, da sottoporre alla ratifica dell’Assemblea;

 

  1. decide sulle domande di ammissione all’Associazione dei Soci Ordinari;

 

  1. prende le iniziative necessarie a favorire la partecipazione dei Soci alle attività dell’Associazione;

 

Il Consiglio può istituire commissioni di lavoro nominando un responsabile che, ove richiesto, può partecipare alle adunanze del Consiglio con voto consultivo. Il Consiglio, inoltre, può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti.

 

 

 

Titolo VI

DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

(CONSIGLIATO ANCHE EVENTUALMENTE IN UN SECONDO TEMPO)

 

Art. 25 COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall’Assemblea e si compone di tre membri effettivi e due supplenti scelti anche tra non Soci che nominano il Presidente nella prima riunione.

 

Il Collegio esercita la vigilanza sull’amministrazione dell’Associazione, procedendo alla revisione dei conti e del bilancio. I revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

 

Art. 26 DOVERI DEL COLLEGIO

 

I Revisori dei Conti possono chiedere al Presidente la convocazione del Consiglio per avere chiarimenti sull’andamento dell’esercizio Sociale.

 

Quando i Revisori dei Conti ritengano che il Consiglio Direttivo con il suo operato possa ledere gli interessi dell’Associazione, devono, senza indugio, richiedere la convocazione dell’Assemblea ai sensi dell’articolo 14 dello Statuto.

 

 

Titolo VII

DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI (FACOLTATIVO)

 

Art. 27 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

 

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi, nominati dall’Assemblea anche tra i non Soci che non rivestano altre cariche Sociali. I suoi membri nominano il Presidente del Collegio e durano in carica quanto il Consiglio Direttivo.

 

Art. 28 COMPETENZA DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

 

Il Collegio dei Probiviri ha funzione di amichevole compositore nelle controversie insorte tra l’Associazione ed i Soci e tra i Soci fra loro.

 

Esso, inoltre, è competente a decidere in primo grado su ogni controversia insorta per la violazione da parte di Soci a norme dello Statuto o di Regolamenti dell’Associazione;

 

Su istanza del Consiglio Direttivo o di almeno due Soci, il Collegio dei Probiviri delibera il proscioglimento ovvero l’adozione di uno dei seguenti provvedimenti nei confronti dei Soci:

 

  1. censura scritta;

  2. sospensione temporanea;

 

  1. radiazione.

 

La decisione, adottata dopo avere sentito le parti interessate ed eseguita ogni indagine del caso, viene depositata presso la Segreteria dell’Associazione e comunicata agli interessati entro i successivi quindici giorni a mezzo lettera raccomandata a.r., i quali potranno ricorrere al Collegio Arbitrale di cui al successivo articolo 31.

 

 

Titolo VIII

 DELL’ESERCIZIO SOCIALE E DEL BILANCIO

 

Art. 29 ESERCIZIO SOCIALE ‐  BILANCIO

 

L’esercizio sociale coincide normalmente con l’anno solare. Il bilancio di esercizio, con la relazione del Consiglio Direttivo, nonché il bilancio preventivo devono essere depositati nella sede sociale durante i quindici giorni che precedono quello in cui l’Assemblea è stata indetta affinché i Revisori dei Conti ed i Soci che hanno diritto a parteciparvi possano prenderne visione.

 

Titolo IX 

DELLO SCIOGLIMENTO 

Art. 30 NOMINA DEL LIQUIDATORE

 

Con la delibera di scioglimento, adottata con le modalità previste dall’articolo 14 del presente Statuto, l’Assemblea Straordinaria nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e delibera in merito alla destinazione, sempre a favore di Enti o Associazioni con finalità analoghe, delle attività Sociali residue dopo l’avvenuta estinzione delle passività.

 

 

Titolo X

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

 DISPOSIZIONI FINALI

 

 

Art. 31 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

 

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci sulla validità, sull'interpretazione o sulla esecuzione del presente statuto ed in genere ogni controversia o divergenza attinente al rapporto sociale instaurato tra le parti, ivi comprese quelle tra soci e amministratori e/o la società, fatta eccezione per quelle riservate dalla legge alla cognizione del giudice ordinario, sarà sottoposta al giudizio di un arbitro nominato di comune accordo dalle parti in contrasto.

 

In caso di disaccordo circa la nomina dell'arbitro unico la controversia sarà sottoposta al giudizio di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due ovvero, in mancanza di accordo tra i predetti, entro venti giorni dalla nomina del secondo di essi dal presidente "pro‐tempore" del Tribunale di Cuneo, il quale nominerà anche l'Arbitro della parte che non avesse provveduto alla

 

designazione dello stesso nel termine di venti giorni dalla data di comunicazione della nomina dell'Arbitro designato dalla parte che promuove l'arbitrato.

 

Ove le parti contendenti siano tre o più, e non si raggiunga l'accordo circa la nomina dell'arbitro unico, il Collegio Arbitrale sarà composto da tre membri, tutti nominati di comune accordo dalle parti stesse, o, in difetto di accordo, entro venti giorni dalla data di richiesta di arbitrato proposta da una di esse, dal Presidente "pro‐tempore" del Tribunale di Cuneo su istanza della parte più diligente, intimate le altre.

 

Il terzo arbitro nominato dai primi due o dal Presidente della Camera di Commercio di Cuneo

assume la Presidenza del Collegio.

 

Le comunicazioni circa la nomina degli arbitri devono avvenire mediante lettera raccomandata o notifica. Appena accettata la nomina, l'arbitro o il Presidente del Collegio è tenuto a convocare le parti di persona entro 30 (trenta) giorni per un tentativo di conciliazione. Non riuscendo il tentativo, l'arbitro o gli arbitri danno inizio al procedimento.

 

L'arbitro o gli arbitri regolano lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono più opportuno.

La sede dell'arbitrato è presso il presidente del collegio e/o scelto dall'arbitro unico o dagli arbitri.
L'arbitro o gli arbitri nel giudicare devono osservare le regole di diritto.

 

L'arbitro o gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di 120 giorni dall'accettazione o dall'ultima accettazione.

 

L'arbitro o gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e degli onorari secondo il principio della soccombenza.

 

 

Art. 32 DISPOSIZIONI FINALI

 

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, trovano applicazione le norme del Codice Civile e delle altre Leggi Speciali

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